Ricovero coatto
Il ricovero coatto, quindi forzato, non è altro che ilTSO, ovvero il Trattamento Sanitario Obbligatorio. In pratica, una persona viene sottoposta a cure mediche contro la sua volontà: il ricovero coatto si verifica solo in ambito psichiatrico, tranne alcuni casi rarissimi, presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici. La legge del 23 dicembre 1978, articolo 34 stabilisce che il TSO può essere eseguito in base a due sole condizioni:
- La persona necessita di cure (secondo i sanitari che l’hanno visitata)
- La persona rifiuta le cure
Nella maggior parte dei casi il TSO viene attuato quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, quando manifesta minaccia di suicidio, compimento di lesione o minaccia a cose e persone, rifiuto di comunicare e isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di cibo e acqua. In alcuni casi può anche accadere che un soggetto tossicodipendente in crisi di astinenza, una persona con disturbi mentali abbia comportamenti violenti e si rende necessaria l’applicazione del ricovero coatto.
Vi sono situazioni in cui sono i parenti stessi dei soggetti violenti a chiedere l’aiuto allo psichiatra del servizio se la persona è sotto terapia, ma anche se non lo è si può chiedere l’intervento dei vigili o dei carabinieri. Per legge è necessario eseguire una procedura precisa per mettere in atto il TSO.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene disposto dal Sindaco del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova in quel momento. Per emanare l’ordinanza di TSO devono essere presenti le seguenti condizioni: la persona è in stato di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici, gli interventi proposti vengono rifiutati e non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere. Le suddette condizioni devono essere certificate da un primo medico e convalidate da un secondo medico appartenente alla struttura pubblica.